autorizzazione allo scarico

Le imprese rientranti nelle tipologie di cui all’art. 2, decreto M.A.P. del 18/04/2005 (piccole e medie imprese), i cui reflui sono assimilati a quelli di cui alle categorie riportate al citato art. 2, co. 1, D.P.R. 227/2011, sono esentate dall’obbligo di munirsi dell’autorizzazione allo scarico, limitandosi a produrre apposita attestazione, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46, DPR 445/2000, sull’appartenenza a dette categorie del DPR 227/2011, secondo la modulistica all’uopo predisposta da questo Ufficio.

 

Pubblicato in SUAP