Riserva Terrestre Naturale Orientata

RiservaNaturaleOrientata

REGOLAMENTO DI RISEVA NATURALE ORIENTATA ISOLA DI USTICA D.A. A.R.T.A. n. 820/44 del 20/11/97

DIVIETI ZONA A DI RISERVA

Art.2

  • Introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo di cattura o di danneggiamento degli animali;
  • trasportare armi di qualsiasi tipo, se non scariche e chiuse in apposita custodia. E’ fatta eccezione solo per motivi di difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell’autorità di P.S.;
  • eseguire movimenti di terreno, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previo Nulla Osta dell’ente gestore ;
  • allontanarsi da percorsi appositamente predisposti;
  • introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
  • accendere fuochi all’aperto fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, previa comunicazione all’ente gestore;
  • svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche e sportive non autorizzate dall’ente gestore;
  • usare apparecchi fonoriproduttori, se non in cuffia, salvo che nei casi di ricerca scientifica, servizio, vigilanza e soccorso;
  • attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole preventivamente autorizzate dall’ente gestore, nonché di difesa antincendio;
  • aprire cave o miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportare materiale e scavare pozzi, realizzare opere di presa e distribuzione di acqua, cisterne, salvo che queste ultime non siano ad esclusivo servizio di abitazioni esistenti in zona A, previo nulla-osta dell’ente gestore;
  • esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese : l’apertura di nuove strade o piste, nonché le modifiche plano altimetriche tipologiche e formali di quelle esistenti, la costruzione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete;
  • la realizzazione di nuovi sentieri;
  • danneggiare od occludere inghiottitoi e cavità naturali ed interrompere, anche solo parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose;
  • praticare campeggio o il bivacco;
  • realizzare nuove costruzioni;
  • la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti;
  • la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes;
  • esercitare qualsiasi attività industriale;
  • realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
  • asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;
  • esercitare la caccia e l’uccellaggione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli;
  • distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi;
  • alterare l’equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l’introduzione di specie estranee alla flora ed alla fauna autoctone;
  • impiantare serre;
  • abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
  • sorvolare con veicoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza;
  • esercitare attività sportive che compromettano l’integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc;

Art. 8 – Gestione della fauna selvatica.

8.2   Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l’addestramento, l’allevamento e le gare dei cani, aziende faunistiche-venatorie, aziende agri-turismo-venatorie ed ogni altro istituto previsto della normativa in materia faunistico-venetoria che preveda comunque la cattura e/o l’abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.

 

Art. 11 – Norma finale

Nella riserva è inoltre vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.

 

 

DIVIETI ZONA B DI RISERVA

Art. 4

  • Prelevare sabbia, terra, o altri materiali;
  • danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;
  • praticare il campeggio o il bivacco al di fuori delle aree attrezzate;
  • realizzare nuove costruzioni;
  • la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti;
  • la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes;
  • esercitare qualsiasi attività industriale;
  • realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
  • asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;
  • esercitare la caccia e l’uccellaggione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli;
  • distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipi, o parti di essi;
  • alterare l’equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l’introduzione di specie estranee alla flora ed alla fauna autoctone;
  • impiantare serre;
  • abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
  • sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza;
  • esercitare attività sportive che compromettano l’integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;

 

Art. 8 – Gestione della fauna selvatica.

8.2 Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che preveda comunque la cattura e/o l’abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.

Art. 11 – Norma finale

Nella riserva è inoltre vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.